Statuto

“Associazione Italiana di Chirurgia Epatobiliopancreatica o, in forma abbreviata, A.I.C.E.P.”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1) E’ costituita, anche ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, e successive eventuali modifiche ed integrazioni, e delle relative norme di attuazione, l’Associazione denominata “Associazione Italiana di Chirurgia Epatobiliopancreatica o, in forma abbreviata, A.I.C.E.P.”.
L’associazione è retta dal presente statuto; per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Art. 2) L’associazione ha sede in Rozzano (MI), attualmente in via Alessandro Manzoni n. 56.
Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, sia in Italia che all’estero, una o più sedi secondarie e può costituire e sopprimere, in tutto il territorio nazionale, sezioni e rappresentanze regionali.

Art. 3) L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea degli associati.

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 4) L’associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti; l’associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
L’associazione – nell’ispirarsi ai criteri ed ai principi che guidano, in ambito internazionale, la European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association (E-AHPBA), con sede in Glasgow (Regno Unito e dell’Irlanda del Nord – EE) e l’International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA), con sede in Rochester (Regno Unito e dell’Irlanda del Nord – EE), quali, a mero titolo esemplificativo, la tensione verso l’eccellenza nella cura dei pazienti, l’adozione di un approccio multidisciplinare e la promozione di relazioni collegiali, la dedizione ai più elevati standard etici in settori quali ricerca, educazione, interazione con il mondo dell’industria – persegue, nell’ambito della cura delle malattie del distretto epatobiliopancreatico, anche in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Ospedaliere e gli altri organismi ed istituzioni sanitari pubblici e privati, i seguenti scopi:
– promuovere ricerche cliniche e sperimentali;
– promuovere i contatti fra membri interessati, incrementando gli scambi di opinioni e la divulgazione delle conoscenze;
– promuovere e coordinare studi multicentrici e protocolli diagnostici e terapeutici; elaborare linee guida;
– promuovere attività divulgative e di aggiornamento;
– promuovere l’istituzione di registri nazionali;
– promuovere la corretta informazione ai cittadini sulle malattie del distretto epatobiliopancreatico;
– in collaborazione con i mezzi di informazione, favorire un corretto approccio alle malattie.

Le attività scientifiche dell’associazione saranno pubblicate sul sito web dell’associazione stessa, che, a tale scopo, dovrà rimanere costantemente aggiornato.
Per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, l’associazione potrà patrocinare e promuovere iniziative, organizzare manifestazioni ed eventi, stipulare accordi di collaborazione e scambio con enti nazionali e sovranazionali nonché compiere qualunque altra operazione ed assumere qualunque altra iniziativa, con l’espressa esclusione dell’esercizio di ogni attività imprenditoriale e di ogni forma di partecipazione ad essa, fatta salva unicamente quella eventualmente svolta nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (E.C.M.).

PATRIMONIO E OBBLIGAZIONI

Art. 5) E’ vietata la distribuzione, anche in modo

indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

– dai beni immobili e mobili che sono e diverranno di proprietà dell’associazione;
– da donazioni, legati, lasciti;
– dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio. I proventi con cui provvedere all’attività ed alla vita dell’associazione sono costituiti:
– dalle quote associative;
– dai redditi dei beni patrimoniali;
– da ogni altra erogazione o contributo, anche straordinario, finalizzato all’attività dell’Associazione, da parte di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi;
– da ogni altro corrispettivo o provento conseguito nell’esercizio delle attività previste dal presente Statuto.

In caso di scioglimento per le cause previste dalla legge, il patrimonio dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

E’ fatto obbligo di pubblicare nel sito istituzionale dell’ente i bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti.

MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6) I membri dell’associazione hanno parità di diritti, indipendentemente dalla categoria cui appartengono. Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Gli aspiranti membri dell’associazione non devono aver subito pronunce di interdizione o inabilitazione, a meno che le stesse siano state nel frattempo revocate, né condanne per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Segretario.

Sono membri dell’associazione:

– gli associati fondatori;
– gli associati ordinari;
– gli associati onorari.

Sono associati fondatori tutti coloro che sono intervenuti, in proprio o per procura, all’atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio Direttivo.

Gli associati fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Gli associati fondatori hanno diritto di voto, purchè in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno solare in corso al momento della votazione. Sono associati ordinari le persone fisiche, italiane o straniere, che operano come provati cultori della disciplina chirurgica epatobiliopancreatica e dei trapianti nell’ambito della ricerca e/o in quello dell’attività professionale e che abbiano provveduto al versamento della quota associativa relativa all’anno in corso al momento della loro nomina, nella misura determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione degli associati ordinari è deliberata da parte del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti previa domanda compilata e sottoscritta dall’interessato, controfirmata da due associati che conoscano personalmente l’aspirante associato e che ne garantiscano il possesso dei requisiti statutari. L’ammissione ha effetto subordinatamente al versamento della quota associativa relativa all’anno solare in corso da parte dell’interessato ed a partire da tale momento. L’eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo dovrà
essere motivato.

Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura determinata, come sopra precisato, di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Gli associati ordinari hanno diritto di voto, purchè in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno solare in corso al momento della votazione.
Sono associati onorari le persone fisiche, italiane o straniere, quand’anche le stesse già rivestissero antecedentemente, nell’ambito dell’associazione stessa, la qualifica di associato fondatore o di associato ordinario, particolarmente illustri nel campo della chirurgia epatobiliopancreatica e dei trapianti, nominate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, formulata previo parere favorevole vincolante del Collegio dei Probiviri.
La nomina ha effetto dalla data in cui pervenga al Consiglio Direttivo l’accettazione scritta della intervenuta nomina da parte dell’interessato.
I soci onorari hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
La qualità di associato non è trasmissibile.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Art. 7) La qualità di Associato si perde nei seguenti casi:

– decesso;
– recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta entro il
30 (trenta) settembre. L’avvenuto recesso deve essere annotato nell’apposito registro a cura del Segretario;
– esclusione; l’esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per due anni consecutivi; è deliberata dall’assemblea con provvedimento motivato nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie – contro la deliberazione di esclusione l’associato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria;
– decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa e può altresì essere pronunciata, sempre con provvedimento motivato, a seguito di sottoposizione ad amministrazione di sostegno e per condotta contraria alle leggi, all’ordine pubblico ed agli scopi dell’associazione; contro la pronuncia di decadenza l’associato decaduto può ricorrere all’autorità giudiziaria.
L’apertura di qualsiasi procedimento per i casi sopra contemplati dev’essere comunicata all’interessato da parte dell’organo competente con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 8) Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– il Revisore dei Conti;
– il Collegio dei Probiviri.

E’ esclusa ogni forma di retribuzione per le cariche associative.

Da parte di ciascun associato, di ciascun membro degli organi associativi, come anche da parte dei relatori e moderatori invitati ai congressi o ad altri eventi dell’associazione, dovrà essere dichiarato ogni eventuale conflitto di interessi, per le conseguenti determinazioni da assumersi da parte del Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA – COMPETENZE

Art. 9) L’Assemblea è composta da tutti gli associati, fondatori, ordinari e onorari, aventi diritto di voto.
Spetta all’Assemblea, oltre a quanto altro eventualmente previsto dalla legge e dal presente statuto:

– approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell’Associazione;
– nominare e revocare il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, con votazione a scrutinio segreto, fatto salvo quanto infra meglio precisato nel presente statuto;
– eleggere i membri del Collegio dei Probiviri, con votazione a scrutinio segreto, fatto salvo quanto infra meglio precisato nel presente statuto;
– nominare il Revisore dei Conti, con votazione a scrutinio segreto, fatto salvo quanto infra meglio precisato nel presente statuto;
– nominare gli associati onorari su proposta del Consiglio Direttivo, formulata previo parere favorevole vincolante del Collegio dei Probiviri;
– deliberare le azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;
– deliberare in ordine all’esclusione degli associati;
– deliberare in ordine allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione dei beni costituenti il fondo comune;
– deliberare in ordine alle modifiche da apportare allo statuto, su proposta del Consiglio Direttivo, previo parere motivato non vincolante del Collegio dei Probiviri.

CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E QUORUM

Art. 10) L’assemblea è convocata, presso la propria sede o in altro luogo, purché in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea, da parte del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, che dovrà avvenire non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dello stesso, e, all’occorrenza, per procedere al rinnovamento delle cariche associative in scadenza, ed inoltre ogniqualvolta sia previsto dal presente statuto o comunque se ne ravvisi la necessità.

Il Presidente, il Collegio dei Probiviri o 1/10 (un decimo) degli associati possono formulare richiesta motivata di convocazione dell’Assemblea anche in altre occasioni.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione può altresì fissare la data, l’ora e il luogo della eventuale seconda convocazione.

L’assemblea è convocata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata, all’indirizzo preventivamente comunicato da ciascun associato all’associazione, almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata;
b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli associati entro la data e l’ora stabilite per l’adunanza, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato ai recapiti preventivamente comunicati all’associazione da parte di ciascun membro dell’associazione, ricevuto da tutti gli associati, i quali dovranno, entro la data stabilita per l’adunanza, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l’avviso, specificando la data di ricevimento.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dagli intervenuti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea accertare la regolare costituzione della stessa e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, controllare l’esito della votazione e proclamare il risultato.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro e la sua sottoscrizione.
Le deliberazioni assembleari devono constare da apposito verbale redatto dal Segretario dell’associazione o, in sua vece, da altro associato chiamato a fungere da segretario, o da notaio.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Deve, del pari, astenersi dal voto l’associato che abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’associazione.
Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Gli associati dispongono, ciascuno, di un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, con esclusione dei membri del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta in calce all’avviso di convocazione; gli associati rappresentati vengono computati, oltre che agli effetti delle maggioranze, anche a quelli del quorum dei presenti. Ciascun associato può ricevere un massimo di tre deleghe.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11) L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da sei membri eletti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea degli associati, oltre al Presidente. E’ fatta in ogni caso salva la possibilità, offerta a ciascun associato, di far constare dal verbale in maniera palese l’esito della propria votazione o eventualmente la propria astensione. La nomina dei primi membri del Consiglio Direttivo spetta tuttavia agli associati fondatori all’atto della costituzione dell’associazione.

I membri del CD devono avere rappresentanza per macroarea di interesse. Le macroaree sono tre: la chirurgia generale ed epato-biliare, la chirurgia dei trapianti e la chirurgia pancreatica. Al momento della candidatura il/la candidato/a deve dichiarare in quale macroarea intende concorrere. Si prevede quindi una votazione distinta per ogni macroarea. I membri del Consiglio direttivo vengono eletti in ordine di voti ottenuti garantendo in prima istanza e qualora presente almeno una rappresentante donna (sul totale dei 6 membri del direttivo) e successivamente la presenza di almeno un rappresentante per macroarea (modifica statuto da assemblea dei soci del 07.11.2023)

Sono eleggibili gli associati che, nel caso di associati fondatori e ordinari, siano anche in regola con il pagamento della quota associativa, i quali:
non abbiano compiuto i 50 anni di età (modifica statuto da assemblea dei soci del 18.02.2022)
– abbiano presentato la propria candidatura entro la data di svolgimento dell’assemblea;
– siano in possesso di un curriculum professionale e scientifico adeguato ed in linea con le discipline che afferiscono all’associazione;
– esibiscano un H-index complessivo non inferiore a 10 (dieci).

I candidati non dovranno avere subito condanne passate in giudicato in relazione ad attività connesse all’associazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, e precisamente fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e non sono immediatamente rieleggibili per la medesima carica. Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni due anni per la metà dei suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto da parte dell’assemblea. Di conseguenza, tre membri del primo Consiglio Direttivo insediato a far data dalla costituzione dell’associazione, così come individuati al momento della nomina, dureranno in carica due anni, e precisamente fino all’approvazione del bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello della nomina stessa. Qualora un membro del Consiglio Direttivo sia costretto per qualsiasi motivo ad interrompere il suo mandato, il Presidente nomina, quale nuovo membro del Consiglio Direttivo, l’associato che ha ottenuto il numero maggiore di voti fra i non eletti, il quale cesserà dalla carica alla naturale scadenza del termine relativo alla nomina del consigliere che è stato sostituito. Nel caso in cui la suddetta occorrenza dovesse verificarsi in relazione ad uno dei primi membri del Consiglio Direttivo, nominati dagli associati fondatori all’atto della costituzione della associazione, alla sua sostituzione provvede l’assemblea degli associati, ai sensi del promo comma del presente articolo; il nuovo membro del Consiglio Direttivo cesserà dalla carica alla naturale scadenza del termine relativo alla nomina del consigliere che è stato sostituito. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con l’assunzione di cariche direttive in altre società o associazioni scientifiche appartenenti all’ordinamento giuridico italiano durante tutto il mandato.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12) Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria gestione dell’associazione.
In particolare, spetta al Consiglio Direttivo, oltre a quanto altro eventualmente previsto dalla legge e dal presente statuto:
– deliberare l’ammissione degli associati ordinari e proporre all’Assemblea, previo parere favorevole vincolante del Collegio dei Probiviri, la nomina degli associati onorari;
– pronunciare, nei casi previsti dal presente statuto, la decadenza degli associati;
– determinare, di anno in anno, l’ammontare della quota associativa e i termini e le modalità del relativo pagamento;
– nominare, con votazione a scrutinio segreto, fatto salvo quanto infra meglio precisato nel presente statuto, il Tesoriere;
– approvare il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
– convocare l’assemblea, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e quando occorra per il rinnovo delle cariche associative in scadenza, ed inoltre ogniqualvolta si renda necessario in base alle previsioni del presente statuto e delle norme vigenti;
– istituire e sopprimere, sia in Italia che all’estero, una o più sedi secondarie e costituire e sopprimere, in tutto il territorio nazionale, sezioni e rappresentanze regionali;
– emanare regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;
– sottoporre all’assemblea, previo parere motivato non vincolante da parte del Collegio dei Probiviri, le modifiche statutarie che ritenga necessarie o opportune, con l’obbligo di relazionare all’Assemblea in caso di parere negativo del Collegio dei Probiviri;
– approvare, previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri, la sede, la durata e gli aspetti relativi all’organizzazione del Congresso Scientifico, e conseguentemente assegnarne l’organizzazione agli associati che ne abbiano fatto domanda;
– elaborare ed approvare, previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri, il programma del Congresso Scientifico;
– gestire i rapporti istituzionali con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende ospedaliere e gli altri organismi ed istituzioni sanitari pubblici e privati;
– gestire i rapporti con la altre realtà scientifiche nazionali e sovranazionali;
– promuovere studi scientifici;
– proporre al Collegio dei Probiviri l’istituzione di registri nazionali;
– nominare i rappresentanti regionali tra gli associati ritenuti, in base al curriculum scientifico, idonei a rappresentare l’associazione;
– svolgere attività di monitoraggio, preventivo e successivo, in relazione ad ogni attività delle rappresentanze regionali.

Il Consiglio Direttivo in carica nomina i coordinatori dei progetti di ricerca e dei progetti di sviluppo della Chirurgia epatobiliopancreatica, tra coloro che sono membri dell’associazione. Il Consiglio Direttivo è tenuto inoltre, nel rispetto delle competenze attribuite agli altri organi dell’associazione, ad assumere tutti quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per il prestigio e lo sviluppo dell’associazione stessa.

CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E QUORUM

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno, e comunque ogni volta che si renda necessario ai sensi del presente statuto o che lo stesso Presidente ne ravveda l’opportunità, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.
Il Consiglio potrà anche essere convocato su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi membri.
Nell’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):
a) lettera inviata, all’indirizzo preventivamente comunicato da ciascun membro del Consiglio Direttivo all’associazione, almeno tre giorni prima della data dell’adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata;
b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i membri del Consiglio Direttivo entro la data e l’ora stabilite per l’adunanza, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato ai recapiti preventivamente comunicati all’associazione da parte di ciascun membro del Consiglio Direttivo, ricevuto da tutti i membri del Consiglio Direttivo, i quali dovranno, entro la data stabilita per l’adunanza, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l’avviso, specificando la data di ricevimento.
L’adunanza è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dagli intervenuti.
Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo accertare la regolare costituzione dell’adunanza e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, controllare l’esito della votazione e proclamare il risultato.
I membri del Consiglio Direttivo dispongono, ciascuno, di un solo voto.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 15) Il Presidente viene eletto con votazione a scrutinio segreto da parte dell’assemblea. E’ fatta in ogni caso salva la possibilità, offerta a ciascun associato, di far constare dal verbale in maniera palese l’esito della propria votazione o eventualmente la propria astensione. La nomina del primo Presidente spetta tuttavia agli associati fondatori all’atto della costituzione dell’associazione. Egli dura in carica per due anni e precisamente fino all’approvazione del bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello della propria nomina e non può essere rieletto per tale carica.
Sono eleggibili gli associati che abbiano presentato la propria candidatura e che:
– siano in regola con il pagamento della quota associativa, nel caso di associato fondatore o ordinario;
– abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
– abbiano responsabilità apicali riconosciute nelle rispettive istituzioni;
– siano in possesso di un curriculum professionale e scientifico adeguato;
– esibiscano un H-Index complessivo non inferiore a 15 (quindici);
– non esercitino attività imprenditoriali e non partecipino alle stesse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (E.C.M.).
I candidati non dovranno avere subito condanne passate in giudicato in relazione ad attività connesse all’associazione. Se, per qualsiasi ragione, il Presidente fosse costretto ad interrompere il mandato, questi verrà sostituito dal più anziano d’età tra i membri del Collegio dei Probiviri in carica, il quale cesserà dalla carica alla scadenza del termine di durata originariamente previsto in relazione al mandato del Presidente sostituito e, a meno che detta interruzione si verifichi nel corso dell’ultimo anno di mandato, sarà eccezionalmente rieleggibile per un ulteriore mandato.
Al Presidente spetta la rappresentanza generale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati.
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Al Presidente spettano inoltre le seguenti funzioni, oltre alle altre eventualmente attribuitegli dalla legge e dal presente statuto:
– formulare richiesta motivata di convocazione dell’assemblea degli associati;
– presiedere l’assemblea degli associati;
– nominare il Segretario tra i membri del Consiglio Direttivo;
– convocare il Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno;
– rappresentare l’associazione nelle sedi istituzionali, nazionali e non, con facoltà di delegare di volta in volta, per tale funzione, mediante delega scritta da conservare agli atti dell’associazione, un altro membro del Consiglio Direttivo;
– tenere i rapporti, per conto del Consiglio Direttivo, con il Collegio dei Probiviri.

SEGRETARIO

Art. 16) Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Segretario dura in carica due anni, e precisamente fino all’approvazione del bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello della propria nomina. Il segretario è rieleggibile per tale carica al cambio del Presidente (modifica statuto da assemblea dei soci del 18.02.2022). Il Segretario svolge i seguenti compiti:

– organizzare ed assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, delle cui attività, a meno che vi provveda il notaio nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, redige il verbale, da riportare in ogni caso a sua cura sull’apposito libro;
– curare la corrispondenza dell’associazione e mantenere un registro di tutti i documenti relativi;
– curare i contatti con altre organizzazioni e società scientifiche;
– presentare annualmente un rendiconto dell’attività e della corrispondenza ufficiale dell’associazione;
– gestire gli archivi dell’associazione;
– mantenere ed aggiornare il registro degli associati, in regola e non con il versamento della quota associativa, nel quale risulti almeno anche l’indirizzo di posta elettronica certificata che gli associati si impegnano a fornire all’associazione al momento della loro ammissione, nonché i libri dei verbali e delle deliberazioni degli organi collegiali dell’associazione;
– prima di ogni votazione dell’assemblea, fornire al suo presidente l’elenco degli associati aventi diritto al voto.
In accordo con il Presidente, il Segretario invia periodicamente agli associati una newsletter informativa sulle attività dell’associazione.

TESORIERE E REVISORE DEI CONTI

Art. 17) Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto; è fatta in ogni caso salva la

possibilità, offerta a ciascun membro del Consiglio Direttivo, di far constare dal verbale in maniera palese l’esito della propria votazione o eventualmente la propria astensione. Il Tesoriere dura in carica quattro anni, e precisamente fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello della propria nomina.
Al Tesoriere, che deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione, spettano i seguenti compiti:
– tenere la contabilità;
– tenere ed aggiornare i libri contabili dell’associazione;
– effettuare i pagamenti e le riscossioni nei limiti e secondo le modalità fissati dal Consiglio Direttivo;
– redigere il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere non può essere immediatamente rieletto per la medesima carica.
Il Revisore dei Conti è nominato con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea degli associati; è fatta in ogni caso salva la possibilità, offerta a ciascun associato, di far constare dal verbale in maniera palese l’esito della propria votazione o eventualmente la propria astensione. La nomina del primo Revisore dei Conti può essere effettuata dagli associati fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione.

Il Revisore dei Conti, che dovrà necessariamente essere scelto tra soggetti che non facciano parte dell’Associazione, vigila sulla regolarità della gestione contabile dell’associazione ed esprime parere non vincolante sui progetti di bilancio consuntivo e preventivo del Tesoriere, prima della loro sottoposizione al Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei Conti dura in carica quattro anni, e precisamente fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello della propria nomina, ed è rieleggibile.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18) Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea degli associati. E’ fatta in ogni caso salva la possibilità, offerta a ciascun associato, di far constare dal verbale in maniera palese l’esito della propria votazione o eventualmente la propria astensione. La nomina dei primi membri del Collegio dei Probiviri spetta tuttavia agli associati fondatori all’atto della costituzione dell’associazione.
Sono eleggibili gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa nel caso di associato fondatore e ordinario, che abbiano presentato la propria candidatura, e che:

– abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
abbiano comprovati ruoli di responsabilità gestionale o organizzativa, di struttura o di unità operativa riconosciute nelle rispettive istituzioni. Si da priorità a ruoli apicali come direttore di struttura complessa (modifica statuto da assemblea dei soci del 07.11.2023).
– siano in possesso di un curriculum professionale e scientifico adeguato;
– esibiscano un H-index complessivo non inferiore a 20 (venti).

I probiviri vengono eletti in ordine di voti ottenuti garantendo in prima istanza almeno una rappresentante donna (sul totale dei 5 probiviri), qualora presente (modifica statuto da assemblea dei soci del 07.11.2023). I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e precisamente fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello della loro nomina e non possono essere rieletti per tale carica.
Non è consentito eleggere più di un membro del Collegio dei Probiviri facente parte della stessa unità operativa; nel caso venissero presentate candidature da parte di due o più persone appartenenti alla stessa unità operativa, sarà eletto, fra questi, soltanto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con cariche direttive in altre società o associazioni scientifiche appartenenti all’ordinamento giuridico italiano durante tutto il mandato.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno, e comunque ogni volta che ne ravveda l’opportunità, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Il Collegio dei Probiviri potrà anche essere convocato su richiesta motivata di almeno due dei suoi membri.
Nell’avviso di convocazione del Collegio dei Probiviri devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):
a) lettera inviata, all’indirizzo preventivamente comunicato da ciascun membro del Collegio dei Probiviri all’associazione, almeno tre giorni prima della data dell’adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata;
b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i membri del Collegio dei Probiviri entro la data e l’ora stabilite per l’adunanza, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato ai recapiti preventivamente comunicati all’associazione da parte di ciascun membro del Collegio dei Probiviri, ricevuto da tutti i membri del Collegio dei Probiviri, i quali dovranno, entro la data stabilita per l’adunanza, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l’avviso, specificando la data di ricevimento.
L’adunanza è presieduta da un membro del Collegio dei Probiviri di volta in volta designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente del Collegio dei Probiviri accertare la regolare costituzione dell’adunanza e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, controllare l’esito della votazione e proclamare il risultato, nonché designare tra gli intervenuti il segretario della riunione, che ne curerà la verbalizzazione.
I membri del Collegio dei Probiviri dispongono, ciascuno, di un solo voto.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Probiviri si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’adunanza del Collegio dei Probiviri si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Al Collegio dei Probiviri spettano le seguenti funzioni:

– svolgere il ruolo di comitato scientifico dell’associazione, coordinando la produzione, la verifica ed il controllo di qualità delle attività scientifiche svolte dall’associazione stessa e della produzione tecnico-scientifica, che dovranno essere effettuati secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
– esprimere parere preventivo motivato non vincolante nei confronti del Consiglio Direttivo con riferimento alle proposte di modifica dello statuto dell’associazione che quest’ultimo organo intenda sottoporre al vaglio dell’Assemblea;
– vigilare sul rispetto dello statuto, e riportare al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea eventuali violazioni per le conseguenti determinazioni di rispettiva competenza;
– esprimere, nei confronti del Consiglio Direttivo, parere vincolante in merito a sede, durata, aspetti relativi all’organizzazione e programma del Congresso Scientifico;
– esprimere, nei confronti del Consiglio Direttivo, parere vincolante in merito alla proposta di nomina degli Associati onorari;
– formulare richiesta motivata di convocazione dell’assemblea degli associati;
– approvare l’istituzione di registri nazionali proposti dal Consiglio Direttivo;
– dirimere le controversie insorte tra gli associati.

In casi di conflitto di interessi dichiarato da un associato, da un membro di un organo dell’associazione, da un relatore o da un moderatore invitato ad un congresso o ad un altro evento dell’associazione, il Collegio dei Probiviri dovrà decidere in merito all’eventuale incompatibilità ed alla conseguente sostituzione dell’interessato. Alla deliberazione non prende parte, non computandosi la sua presenza neppure ai fini del calcolo del quorum costitutivo, l’eventuale membro del Collegio dei Probiviri che si trovasse egli stesso in conflitto di interessi con l’associazione.
Se un membro del Collegio dei Probiviri è costretto ad interrompere il suo mandato, verrà nominato in sua sostituzione l’associato che ha ottenuto il numero maggiore di voti fra i non eletti (fermo restando quanto sopra precisato con riferimento al divieto di coesistenza di più membri appartenenti alla stessa unità operativa), il quale cesserà dalla carica in concomitanza con gli altri membri del Collegio dei Probiviri di cui faceva parte il membro sostituito. Nel caso in cui la suddetta occorrenza dovesse verificarsi in relazione ad uno dei primi membri del Collegio dei Probiviri, nominati dagli associati fondatori all’atto della costituzione della associazione, alla sua sostituzione provvede l’Assemblea degli associati, ai sensi del promo comma del presente articolo; il nuovo membro del Collegio dei Probiviri cesserà dalla carica in concomitanza con gli altri membri del Collegio dei Probiviri di cui faceva parte il membro sostituito.

CONGRESSO SCIENTIFICO

Art. 19) Il Congresso Scientifico dell’Associazione si svolge con cadenza biennale in concomitanza con l’Assemblea degli associati convocata per l’approvazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo, previo parere favorevole vincolante del Collegio dei Probiviri, assegna l’organizzazione del Congresso agli associati che ne facciano richiesta entro il termine di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo stesso corredando la domanda con l’indicazione della sede, della data, degli aspetti relativi all’organizzazione.
Il programma scientifico viene elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20) Gli esercizi sociali si chiudono il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

ESTINZIONE

Art. 21) Sono cause di estinzione dell’Associazione:

– il conseguimento dello scopo o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
– il venir meno di tutti gli associati;

– la deliberazione di scioglimento, ad opera dell’assemblea degli associati;

– altre cause eventualmente previste dalla legge e dal presente statuto.

RINVIO

Art. 22) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

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